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Accesso civico semplice e generalizzato
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede il diritto di accesso di chiunque a dati e documenti.
Esclusioni e limiti: L'accesso civico “generalizzato” è sottoposto a dei precisi limiti disciplinati dalla legge finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e privati. Nel primo caso (tutela degli interessi pubblici), sono esclusi dall’accesso gli atti inerenti a:
Riguardo la tutela degli interessi privati, l’accesso è negato per quei documenti la cui diffusione può comportare un pregiudizio concreto riguardo in ordine alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Inoltre, il diritto è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato o nei casi di esclusione individuati dall’art. 24 della L. 241/1990 (a titolo di esempio, procedimenti tributari, procedimenti selettivi psicoattitudinali ecc.).
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza Dott. Luciano Magnano Tel. 0931- 917457 email: settoreamministrativo@comune.sortino.sr.it
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di Settore competente per materia.
Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune di Sortino il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente l’amministrazione, tramite il Responsabile della Trasparenza, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Titolare del Potere Sostitutivo nominato con Determina Sindacale n.11/2013 nella figura del Segretario Comunale Tel. 0931-917453 email: segretario@comune.sortino.sr.it , il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo provvede ai sensi del comma 3.
Tutela giurisdizionale
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 così come modificato dallo stesso d.lgs. 33/2013
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 5
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede il diritto di accesso di chiunque a dati e documenti.
- L'accesso civico “semplice” a dati e documenti con obbligo di pubblicazione, previsto dall'art. 5, comma 1, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare ma di cui abbiano omesso la pubblicazione.
- L'accesso civico “generalizzato”, previsto dall'art. 5, comma 2, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L'istituto dell'accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016 che ha apportato numerose modifiche e integrazioni alla normativa sulla trasparenza contenuta nel decreto legislativo 33 del 2013.
Esclusioni e limiti: L'accesso civico “generalizzato” è sottoposto a dei precisi limiti disciplinati dalla legge finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e privati. Nel primo caso (tutela degli interessi pubblici), sono esclusi dall’accesso gli atti inerenti a:
- sicurezza pubblica e ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali;
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
- svolgimento di attività ispettive.
Riguardo la tutela degli interessi privati, l’accesso è negato per quei documenti la cui diffusione può comportare un pregiudizio concreto riguardo in ordine alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Inoltre, il diritto è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato o nei casi di esclusione individuati dall’art. 24 della L. 241/1990 (a titolo di esempio, procedimenti tributari, procedimenti selettivi psicoattitudinali ecc.).
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza Dott. Luciano Magnano Tel. 0931- 917457 email: settoreamministrativo@comune.sortino.sr.it
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo amministrativo@pec.comune.sortino.sr.it
- Tramite posta ordinaria;
- Tramite fax al n. 0931917425;
- Direttamente presso l’Ufficio protocollo.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di Settore competente per materia.
Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune di Sortino il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente l’amministrazione, tramite il Responsabile della Trasparenza, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Titolare del Potere Sostitutivo nominato con Determina Sindacale n.11/2013 nella figura del Segretario Comunale Tel. 0931-917453 email: segretario@comune.sortino.sr.it , il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo provvede ai sensi del comma 3.
Tutela giurisdizionale
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 così come modificato dallo stesso d.lgs. 33/2013
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 5
Descrizione |
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Approvazione regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato (25.25 MB)
Inserita il 12/05/2021
Modificata il 27/09/2023
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RICHIESTA ACCESSO CIVICO (266.53 KB)
Inserita il 12/05/2021
Modificata il 14/02/2022
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RICHIESTA ACCESSO CIVICO AL POTERE SOSTITUTIVO (125.16 KB)
Inserita il 12/05/2021
Modificata il 14/02/2022
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TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO (1.08 MB)
Inserita il 12/05/2021
Modificata il 12/05/2021
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ESITO ACCESSO ATTI (52.44 KB)
Inserita il 12/05/2021
Modificata il 12/05/2021
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REGISTRO DEGLI ACCESSI (20 KB)
Inserita il 12/05/2021
Modificata il 12/05/2021
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Regolamento Accesso Civico ANCI (1.64 MB)
Inserita il 12/05/2021
Modificata il 12/05/2021
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